Decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431
Disposizioni urgenti per
la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni
dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
(gli articoli 1, 1-bis,
1-quater, 1-sexies e 2, sono stati abrogati dall'articolo 166 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490)
art. 1
All’articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
(omissis)
art. 1-bis
Con riferimento ai beni e alle
aree elencati dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n 616, come integrato dal precedente articolo
1, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione
ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o
di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori
paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986.
Decorso inutilmente il termine
di cui al precedente comma, il Ministro per i beni culturali e ambientali
esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n 616.
art. 1-ter
Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono
individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone
elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n 616, come integrato dal precedente articolo 1,
nonché nelle altre comprese ne gli elenchi redatti ai sensi della legge 29
giugno 1939, n 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui
è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al
precedente articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio
nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli
edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le
procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n 1497, e dal relativo
regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
Restano fermi al riguardo le competenze ed i poteri
del Ministro per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616
art. 1-quater
In relazione al vincolo paesaggistico
imposto sui corsi d'acqua ai sensi del quinto comma, lettera c), dell'articolo
82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616, come
integrato dal precedente articolo 1, le regioni, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
determinano quali dei corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n 1775, possono, per la loro irrilevanza ai
fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo,
e ne redigono e rendono pubblico, entro i successivi trenta giorni, apposito
elenco.
Resta ferma la facoltà del
Ministro per i beni culturali e ambientali di confermare, con provvedimento
motivato, il vincolo di cui al precedente comma sui corsi d'acqua inseriti nei
predetti elenchi regionali.
art. 1-quinquies
Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo
2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è
vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo
1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera
edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non
alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
art. 1-sexies
Ferme restando le sanzioni di
cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la violazione delle disposizioni di
cui al presente decreto, si applicano altresì quelle previste dall'articolo 20
della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Con la sentenza di condanna
viene ordinata la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a
spese del condannato.
art. 2
Le disposizioni di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni
urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, come
convertito in legge dalla presente legge, costituiscono norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.